In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.
Articolo 48 – ESENZIONI E RIDUZIONI
1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La TARI è ridotta del 10% , per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica La riduzione della TARI è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. La TARI è ridotta del 30% , per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti nell’unità immobiliare. La riduzione della TARI è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta.
5. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 49 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
1. Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito delle iniziative relative alla gestione dei rifiuti finanziati tramite le risorse riconosciute per gli interventi di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, della TARI dovuta dai contribuenti.
2. La Giunta Comunale riconosce le seguenti agevolazioni:
a) Riduzione fino al 80 % per le utenze domestiche
b) Riduzione per le utenze non domestiche fino alla percentuale indicata nella seguente tabella:
Categoria descrizione | % Max | Riduzione |
---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 80 |
2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sport | n.c |
3 | Stabilimenti balneari | n.c |
4 | Esposizioni, autosaloni | 50 |
5 | Alberghi con ristorante | n.c |
6 | Alberghi senza ristorante | n.c |
7 | Case di cura e riposo | 80 |
8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 80 |
9 | Banche ed istituti di credito | 30 |
10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 80 |
11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri – licenze | 80 |
12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 80 |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 80 |
14 | Attività industriali con capannoni diproduzione | 30 |
15 | Attività artigianali di produzione benispecifici | 30 |
16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,mense, pub, birrerie | 80 |
17 | Bar, caffè, pasticceria | 80 |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari | 30 |
19 | Pluri-licenze alimentari e/o miste | 80 |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 80 |
21 | Discoteche, night-club | n.c. |
Al momento non sono presenti utenze delle Categorie 2 – 3 – 5 – 6 – 21.
Qualora in futuro ce ne fossero, si applicherà per tutte la riduzione dell’80%.
La relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
Al fine dell’applicazione dell’agevolazione, la Giunta provvederà con apposita delibera, prima dell’emissione degli avvisi, ad una ricognizione delle percentuali realmente applicabili alle categorie nei limiti delle risorse stanziate.
3. Gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per almeno sei mesi, qualora il servizio di gestione dei rifiuti ne abbia avuto un’interruzione, hanno diritto ad una riduzione della TARI, proporzionale ai mesi di effettiva interruzione, da applicarsi nell’anno fiscale successivo, a seguito di formale istanza da prodursi entro il 15 febbraio di ogni anno.
Limitatamente all’anno 2017, le istanze riferite alle interruzioni di servizio del 2016, dovranno essere presentante entro il 15 maggio 2017.
La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fiscalità generale del Comune.
Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti